Informazioni ai clienti
07/07/2017
Check Image Truncation (CIT)

Nell’ambito del processo di digitalizzazione del Paese, con il Decreto Legge n. 70 del 2011 e successive integrazioni sono state introdotte importanti modifiche al Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 (cd. Legge Assegni), riconoscendo valore giuridico alle copie informatiche degli assegni. A seguito delle novità regolamentari intervenute, è stato definito un nuovo processo di incasso degli assegni, denominato “CIT” (Check Image Truncation), a cui tutto il sistema bancario è obbligato ad aderire. Così le copie informatiche degli assegni sostituiranno ad ogni effetto di legge gli originali cartacei e la loro conformità viene assicurata dalla Banca negoziatrice, mediante l’utilizzo della propria firma digitale, nel rispetto delle disposizioni attuative e delle regole tecniche dettate ai sensi dell’articolo 8 comma 7 lettere d) ed e) del D.L. 70/2011 (comma 2 aggiunto all’art. 66 Legge Assegno).

Al riguardo è utile sapere che:

  • per agevolare l’acquisizione digitale dell’immagine e la lettura automatica delle informazioni, sono state definite specifiche regole per la stampa dei moduli degli assegni, che la Banca consegna ai propri clienti già dal mese di luglio 2016;
  • l’avvio della nuova procedura è prevista tra il 18 settembre e il 13 novembre 2017.


Si riportano di seguito, in sintesi, le principali caratteristiche e gli elementi di novità del nuovo processo, tenendo presente che esse non incidono sulle modalità di versamento degli assegni presso lo sportello, mentre la maggiore efficienza derivante dall’automazione porterà dei vantaggi per la clientela che vedrà eliminato il doppio ciclo di regolamento.

All’atto della presentazione dell’assegno per l’incasso presso lo sportello, l’operatore, dopo aver controllato la regolarità formale del titolo, provvede a generare l’immagine dell’assegno, che, previa applicazione di una marca temporale, viene successivamente inviata alla conservazione digitale sostitutiva a norma di legge. L’assegno cartaceo viene conservato dalla banca negoziatrice solamente per sei mesi dallo spirare del termine di presentazione, decorsi i quali viene distrutto, fatti salvi casi particolari.

Con la generazione dell’immagine il titolo cartaceo perde valenza giuridica e quindi il portatore del titolo può ottenere una sola volta:

  • una copia analogica dell’immagine dell’assegno, con le informazioni relative al mancato pagamento su cui è apposta una dichiarazione del negoziatore attestante la sua conformità all’originale;
  • una copia analogica del protesto o della constatazione equivalente o del documento attestante la non protestabilità.

A richiesta degli aventi diritto, inoltre, è consentito rilasciare altre copie semplici, sia analogiche che informatiche, ma prive di valenza giuridica.

Con l’introduzione della nuova procedura verranno dismesse le stanze di compensazione e quindi le banche provvederanno allo scambio dei dati e dei flussi direttamente tramite univoca piattaforma telematica. Infatti, la presentazione al pagamento in forma elettronica è giuridicamente valida nel momento in cui il trattario o l’emittente ricevono in via telematica dal negoziatore:

  • i soli dati dell’assegno, per gli assegni bancari e postali di importo sino a euro 8.000 e per gli assegni circolari e vaglia postali senza limiti di importo (questi ultimi dovranno recare in chiaro i dati del beneficiario);
  • i dati e l’immagine dell’assegno firmata digitalmente per gli assegni bancari e postali di importo superiore a euro 8.000.

Parimenti la procedura informatica prevede anche l’invio delle comunicazioni dell’eventuale  impossibilità di pagare il titolo e le comunicazioni dell’esito del protesto/constatazione equivalente o dichiarazione di non protestabilità. Inoltre, nel caso di presentazione al pagamento mediante i soli dati contabili il trattario/emittente che dovesse avere necessità di svolgere le verifiche di competenza sull’immagine dell’assegno potrà chiederne la trasmissione anche per quelli di importo fino a euro 8.000. Quindi, per assicurare certezza all’intero meccanismo sono previsti tempi massimi per le diverse fasi del ciclo di lavorazione degli assegni. Infatti, la presentazione al pagamento in forma elettronica dell’assegno deve avvenire non oltre il giorno lavorativo successivo a quello in cui l’assegno è stato girato per l’incasso al negoziatore.

Anche la procedura di protesto avverrà tramite procedura telematica presso i notai o presso Banca d’Italia.


Il nuovo processo richiede, inoltre, di prestare particolare attenzione ai seguenti aspetti:

  • maggiore accortezza nella compilazione degli assegni, come ad esempio chiarezza nella scrittura dei dati sull’assegno e la firma di traenza nell’apposito spazio, per consentire la corretta acquisizione dell'immagine;
  • non presentare, per quanto possibile, titoli cartacei logori o danneggiati, per evitare, in entrambi i casi, il ricorso a procedure di back-up che prevedono l’applicazione di onerosi costi a carico del cliente per la gestione della materialità del titolo al di fuori del processo telematico. 


Nulla cambia riguardo alle modalità operative nei casi di esiti di impagati/richiamo ed in materia di Centrale di Allarme Interbancaria (CAI).

In caso di dubbi potrete fare riferimento al personale presso le nostre filiali, che sarà ben lieto di fornire la massima assistenza e di fornire ulteriori informazioni di dettaglio.